1
STATUTO
DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ART.
1
Natura e sede
L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (qui di seguito più brevemente denominato
«I.
C.
S.
C.
»), costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana in...
More
1
STATUTO
DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ART.
1
Natura e sede
L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (qui di seguito più brevemente denominato
«I.
C.
S.
C.
»), costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dell’art.
21 delle Norme
sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo
del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica
canonica pubblica.
L’I.
C.
S.
C.
ha sede in Roma.
ART.
2
Fini e attività dell’ente
L’Istituto Centrale ha i seguenti scopi:
a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le
risorse necessarie a consentire l’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale
Italiana (C.
E.
I.
) - in seguito più brevemente denominata «C.
E.
I.
» -, delle remunerazioni dei
sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;
b) svo
Less